È stato notificato in data odierna il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che afferma che talune clausole di non concorrenza, che regolano i rapporti fra le società radiotaxi, fra cui il 3570, e i propri soci, non sarebbero coerenti con la disciplina antitrust.
Il 3570 prende atto con soddisfazione del fatto che, diversamente da quanto affermato dagli Uffici dell’antitrust nel corso dell’istruttoria, l’autorità nella decisione finale ha comunque riconosciuto che l’asserita infrazione non è una violazione grave e pertanto non è passibile di alcuna sanzione pecuniaria. Si tratta di un risultato, tutt’altro che scontato, e che costituisce comunque un riconoscimento circa l’operato della società e l’efficacia della difesa svolta dinanzi all’autorità.
Per il resto, il 3570 resta convinto delle proprie ragioni e della assoluta liceità delle clausole che disciplinano i rapporti con i propri soci. Basti ricordare, al riguardo, che le clausole di non concorrenza di cui si discute sono un elemento tipico di tutte le società cooperative, come tale specificamente previsto dall’articolo 2527 del Codice Civile. Inoltre, un’analoga iniziativa antitrust, sempre promossa dal gruppo multinazionale Mytaxi, a sua volta filiale del potentissimo gruppo automobilistico Daimler, è stata già respinta dalla Corte Suprema di un altro Stato membro dell’UE.
Il 3570 si rivolgerà ora ai giudici amministrativi a tutela delle proprie ragioni ed è fiduciosa sul fatto che tali ragioni possano essere riconosciute in sede giurisdizionale, in linea con quanto avvenuto in altri Paesi UE.
Loreno Bittarelli
Presidente Radiotaxi 3570